Società per gli Studi Naturalistici della Romagna
LAssemblea dei Soci del 10 aprile 1999 ha approvato a larga
maggioranza il seguente nuovo
Statuto della Società
che sostituisce quello allegato allatto costitutivo, registrato a Cesena il 26
marzo 1986
Art. 1 - Denominazione e sede legale
E' costituita a Cesena, ai sensi degli articoli 14 et segg. del Codice Civile, presso
l'Istituto per la conservazione e lo studio dei materiali naturalistici della Romagna, una
Associazione denominata "Società per gli Studi Naturalistici della Romagna",
organizzazione non lucrativa di utilità sociale (DLgs. 4.12.97 n. 460)
Art. 2 - Definizioni geografiche
Ai fini della presente Associazione, vengono considerati confini geografici della Romagna:
il Fiume Reno a valle di Bastia, il corso del Fiume Sillaro, la dorsale del M.Oggioli, la
dorsale dell' Appennino, la dorsale del M.Carpergna fino allo sperone di Focara, il Mare
Adriatico.
Ai fini dell' art. 4, vengono considerate "immediate adiacenze della Romagna" le
province italiane con essa confinanti.
Art. 3 - Fini dell' associazione
L'Associazione si propone il fine di promuovere studi, ricerche, manifestazioni e
pubblicazioni per contribuire alla conoscenza ed alla conservazione del patrimonio
naturalistico romagnolo, nonchè promuovere la diffusione della cultura naturalistica in
Romagna mediante conferenze, convegni e progetti didattici di formazione e aggiornamento
docenti.
Art. 4 - Pubblicazioni sociali
L'Associazione si fa carico di coordinare la pubblicazione di un Notiziario a cadenza
almeno semestrale, nonchè di un periodico scientifico denominato "Quaderno di Studi
e Notizie di Storia Naturale della Romagna" a cadenza variabile, determinata di anno
in anno a giudizio insindacabile della Organizzazione editoriale dell'Associazione
indicata all'art.32. Nelle pubblicazioni sociali avranno priorità i lavori presentati dai
Soci e quelli sulla Romagna propriamente detta (art. 2), seguiti da quelli sulle immediate
adiacenze della Romagna. Potranno essere pubblicati anche lavori su altre aree
geografiche, se compatibili con le risorse disponibili.
I Soci onorari e il Direttore Responsabile delle pubblicazioni ricevono di diritto le
pubblicazioni sociali. Tutti gli altri Soci le riceveranno solo se in regola con la quota
sociale dell anno.
Art. 5 - Entrate
Per il raggiungimento dei propri fini, l'Associazione si vale:1. delle quote associative2.
dei contributi di Enti e privati3. di ogni altra eventuale entrata per elargizioni,
donazioni, contributi, rendite, ecc.
Art. 6 - Soci
Tutti possono aderire all' Associazione, mediante la presentazione di una domanda
accompagnata dalla firma di due Soci e recante le istruzioni dell'aspirante Socio in
merito all'applicazione della legge 675/96 come da successivo art. 7 .
La domanda comporta l'accettazione dello Statuto sociale.
La richiesta di associazione di minori dovrà essere controfirmata da chi esercita la
patria potestà.
Su proposta del Consiglio Direttivo, l' Assemblea decide in maniera inappellabile
l'aggregazione dei nuovi Soci.
Leventuale reiezione deve essere motivata.
Art. 7 - Elenco dei soci e diritto alla privacy
L'elenco dei Soci, tenuto in apposito registro custodito dal Segretario dell'Associazione,
sarà pubblicato periodicamente sul Notiziario dell' Associazione. Esso potrà essere
inviato in copia anche ad Enti o privati non Soci dietro motivata richiesta scritta e
previa delibera del Consiglio Direttivo.
Nel rispetto della legge 675/96 sulla tutela della privacy, dall'elenco dei Soci reso
pubblico nei suddetti modi, saranno omessi i nominativi di quei Soci che avranno chiesto
alla Segreteria dell' Associazione di non comparire nell' elenco stesso.
I nuovi Soci dovranno specificare nella richiesta di associazione se accettano o meno che
il loro nome e indirizzo e la loro qualità di associati vengano resi pubblici.
Art. 8 - Categorie di soci
I Soci si distinguono in:
-ordinari
-studenti
-sostenitori
-onorari
Sono Soci studenti tutti coloro che frequentano corsi scolastici fino al raggiungimento
del diploma di Scuola Media superiore.
Sono Soci sostenitori tutti coloro che versano allAssociazione importi superiori
alla quota annua di associazione a titolo di donazione; essi saranno considerati
"sostenitori" per lanno corrente e saranno menzionati nel Notiziario.
Sono Soci onorari illustri cultori degli studi naturalistici che si siano distinti in
campo nazionale ed estero, o persone particolarmente benemerite dell'Associazione. I Soci
onorari sono nominati dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.
Art. 9 - Esercizio sociale
L'esercizio sociale ha inizio con il 1° gennaio e termina con il 31 dicembre di ogni
anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige una relazione
sull'attività svolta durante l'anno, allegandovi il bilancio consuntivo, l'inventario
della consistenza patrimoniale e la proposta di bilancio preventivo. Relazioni e bilanci
verranno inviati a tutti i Soci almeno 15 giorni prima dell' Assemblea ordinaria.
Art. 10 - Quote sociali
Le quote sociali sono stabilite dall' Assemblea generale e devono essere versate entro il
31 marzo di ogni anno.
I Soci che non avranno versato la quota per due anni consecutivi saranno considerati
dimissionari.
Art. 11 - Decadenza da socio
La decadenza da socio avviene per volontarie dimissioni, per decesso o per morosità, come
da art. 10; le volontarie dimissioni devono essere comunicate per iscritto entro il 31
marzo di ogni anno; qualora ciò non avvenga i Soci saranno considerati tali anche per
l'anno successivo. La radiazione di un Socio può essere decretata dall Assemblea su
proposta del Collegio dei Probiviri, in caso di colpa grave o indegnità.
In ogni caso, prima di procedere alla radiazione, devono essere contestati per iscritto al
Socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Il
socio dimissionario o radiato non ha diritto alla restituzione delle quote associative
versate.
Art. 12 - Organi dell' associazione
Gli organi dell' Associazione sono :
- l'Assemblea dei Soci
- il Presidente
- il Consiglio Direttivo
- il Collegio dei Revisori dei Conti
- il Collegio dei Probiviri
Presidente, Consiglio Direttivo e Collegi sono organi elettivi. Nessun compenso è dovuto
ai membri di questi organi, salvo eventuale rimborso delle spese sostenute per
l'Associazione, preventivamente approvate e documentate.
Art. 13 - Assemblea dei soci
L'Assemblea dei Soci è convocata in via ordinaria di norma una volta all'anno e in via
straordinaria ogni qualvolta il Consiglio Direttivo ne riconosca la necessità o quando ne
sia fatta richiesta da almeno un decimo dei Soci. NellAssemblea hanno diritto di
voto i Soci onorari e quelli in regola con la quota sociale dell anno.
I Soci possono farsi rappresentare da altri Soci. Non si possono rilasciare più di due
deleghe ad una stessa persona. I Consiglieri possono ricevere deleghe a meno che non si
tratti di approvare il bilancio o di deliberazioni in merito a responsabilità di membri
del Consiglio.
L'Assemblea delibera a maggioranza semplice, salvo il caso di modifiche allo Statuto (art.
18) e proposta di scioglimento della Società (art. 33).
Art. 14 - Data dell' assemblea ordinaria
L'Assemblea ordinaria si tiene nel mese di aprile di ogni anno presso la Sede legale o, in
caso di indisponibilità, in sede da destinarsi da parte del Consiglio. Verrà convocata
dal Presidente con avviso scritto, indicante la sede e gli argomenti all' ordine del
giorno, da spedirsi almeno 15 giorni prima della data di riunione. Saranno indette due
convocazioni dellAssemblea, in date differenti, per soddisfare le condizioni di
validità di cui all art. 17
Art. 15 - Oggetto dell' assemblea ordinaria
L'Assemblea ordinaria, sentita la relazione dei Revisori dei Conti, approva il bilancio
consuntivo e la relazione sull'attività svolta (art. 9).
Il voto per l'approvazione della relazione e dei bilanci avviene per alzata di mano ed a
maggioranza semplice (art. 17). I Soci che non approvano, possono avere la parola per
illustrare le ragioni del voto contrario.
In caso di mancata approvazione della relazione e bilancio consuntivi, il Consiglio
Direttivo dovrà intendersi dimissionario e, qualora il Consiglio stesso non sia già al
termine del mandato triennale, si procederà a nuova elezione del Consiglio con Assemblea
straordinaria, convocata entro un mese dal Presidente dell' Associazione o, in caso di
inadempienza, dal Presidente del Collegio dei Probiviri.
L'Assemblea delibera sulla proposta di bilancio preventivo, sui diversi argomenti
all'Ordine del Giorno e sugli indirizzi generali dell' Associazione. Eventuali proposte
dei Soci da sottoporre all' Assemblea dovranno pervenire al Consiglio Direttivo almeno 15
giorni prima della data della riunione. E' tuttavia facoltà del Presidente dell'
Assemblea (art. 16) consentire che vengano discusse anche proposte di Soci pervenute dopo
tale termine.
Art. 16 - Presidente e segretario dell' assemblea
L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente dell'
Associazione, in mancanza dal Vice Presidente; in loro assenza l'Assemblea nomina il
proprio Presidente. Il Presidente dell' Assemblea nomina un Segretario. Delle riunioni si
redige un verbale nell' apposito libro che sarà firmato dal Presidente e dal Segretario.
Art. 17 - Validità dell' assemblea
L Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima
convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei Soci. In seconda
convocazione, da tenersi in giornata diversa dalla prima, lAssemblea è validamente
costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati.
Art. 18 - Modifiche allo statuto
Le modifiche allo Statuto possono essere proposte o dal Consiglio Direttivo o da gruppi
costituiti da almeno un decimo dei Soci, che le trasmetteranno al Consiglio Direttivo,
apponendovi le proprie firme.
LAssemblea ordinaria può deliberare sulle modifiche allo statuto purchè queste
siano all ordine del giorno e sia presente o rappresentata almeno la metà dei Soci.
Qualora non si raggiunga questo numero nè in prima nè in seconda convocazione, sarà
indetta unAssemblea straordinaria per deliberare sulle modifiche allo Statuto. La
suddetta Assemblea straordinaria in seconda convocazione può deliberare sulle modifiche
allo Statuto qualunque sia il numero dei Soci presenti.
Le modifiche allo Statuto potranno essere apportate solo con il voto favorevole di almeno
i due terzi dei Soci presenti o rappresentati in Assemblea. Le proposte di variazione allo
Statuto dovranno pervenire ai Soci almeno due mesi prima della data fissata per
l'Assemblea.
Art. 19 - Presidente
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell' Associazione, presiede l'Assemblea dei
Soci, il Consiglio Direttivo ed esercita tutte le funzioni demandategli dallo Statuto. In
caso di assenza o impedimento, tutte le funzioni sono esercitate dal Vice-Presidente.
Art. 20 - Amministrazione
L'Amministrazione dell'Associazione è affidata al Consiglio Direttivo.
Art. 21 - Vice-presidente, segretario e tesoriere
Il Vice-Presidente, Il Segretario e il Tesoriere vengono nominati dal Consiglio nel
proprio seno.
Il Segretario custodisce il registro dei Soci, i verbali delle riunioni e l'archivio della
corrispondenza.
Il Tesoriere custodisce il registro contabile, tiene le scritture contabili ed è il
cassiere dell' Associazione, con le necessarie procure.
Art. 22 - Consiglio direttivo
Il Consiglio Direttivo è costituito da :
- il Presidente
- n. 8 Consiglieri
Presidente, Vice-Presidente, Segretario e Tesoriere formano l' Ufficio di Presidenza.
Art. 23 - Elezioni sociali
I membri del Consiglio Direttivo, i Revisori dei Conti ed i Probiviri vengono eletti dall'
Assemblea generale, tra i Soci , con una votazione a scrutinio segreto e a maggioranza
semplice. La scheda elettorale sarà suddivisa in quattro sezioni. La prima sezione, per
l'elezione del Presidente della Società, consente di indicare un solo nome; la seconda,
per i Consiglieri, consente di indicarne fino ad otto; la terza, per i Revisori dei Conti,
consente di indicare due nomi; la quarta, per i Probiviri, consente di indicarne tre.
Le schede votate potranno essere consegnate di persona o da un altro Socio per delega,
entro i limiti stabiliti per la rappresentanza dall' art.13, oppure inviate per
corrispondenza nei termini di tempo fissati nell'avviso di convocazione dell'Assemblea e
secondo modalità che assicurino la segretezza del voto.
La scheda sarà spedita ai Soci aventi diritto al voto a cura dell' Ufficio di Presidenza,
non meno di quindici giorni prima di quello fissato per la votazione. I Soci presenti in
Assemblea che risultassero sprovvisti di scheda, potranno ottenerla dal Segretario.
E' consentita la presentazione di liste orientative di candidati sottoscritte da non meno
di dieci Soci aventi diritto al voto. Tuttavia gli elettori hanno facoltà di votare anche
nomi non inclusi nelle liste orientative.
L'Assemblea sceglie nel proprio seno tre scrutatori, formanti l'Ufficio elettorale, fra i
quali il più anziano di età assume le funzioni di Presidente dell'Ufficio elettorale.
L' urna elettorale sarà aperta mezz'ora dopo l'apertura effettiva dell' Assemblea; Vi
saranno pubblicamente immesse, a cura dell' Ufficio elettorale, le schede inviate per
corrispondenza e pervenute entro il termine fissato. Dopo che tutti i Soci presenti
avranno votato, l'Ufficio elettorale darà immediatamente inizio allo scrutinio delle
schede. Sulla validità dei singoli voti durante lo scrutinio decide, a maggioranza,
l'Ufficio elettorale.
Dopo lo scrutinio, il Presidente dell'Ufficio elettorale comunica all'Assemblea il
risultato delle votazioni. Qualora, da parte di uno o più Soci, vengano segnalate
irregolarità nell' operato dell'Ufficio elettorale, il Presidente dell' Assemblea ha
facoltà di disporre un nuovo scrutinio delle schede, con la partecipazione del
Segretario.
Al termine delle votazioni, le schede saranno immediatamente e pubblicamente distrutte a
cura dell' Ufficio elettorale.
Sugli eventuali ricorsi, da presentarsi entro il termine di tre giorni dalla proclamazione
dei risultati, decide, entro l'ulteriore termine di sette giorni, una Commissione formata
dal Presidente dell'Assemblea e dal Collegio dei Probiviri, con esclusione di colui o di
coloro la cui elezione fosse oggetto di eventuale contestazione.
Il Socio che risultasse validamente eletto in due o più organi sociali ha la facoltà di
opzione.
Entro il termine di quindici giorni dalla proclamazione dei risultati dello scrutinio, il
Presidente dell'Assemblea ne dà comunicazione ai nuovi eletti e li insedia nella carica
rispettiva, presenziando alle consegne da parte degli uscenti.
Art. 24 - Durata degli incarichi
Tutti i componenti degli organi sociali elettivi resteranno in carica per tre anni, salvo
il caso previsto dall' art.10, comma secondo, e sono rieleggibili.
Art. 25 - Decadenza dalle cariche
Decadono dalle rispettive cariche i Consiglieri o i membri dei Collegi i quali si
astengano, senza giustificato motivo, per quattro volte consecutive dal partecipare alle
sedute dell'organo sociale del quale fanno parte.
Art. 26 - Sostituzione dei consiglieri
Qualora uno o più dei membri elettivi del Consiglio Direttivo, sino al numero di quattro,
rinuncino alla carica o cessino dal far parte del Consiglio medesimo, congiuntamente o
successivamente, per dimissioni, decadenza o altra causa, il loro posto è preso, per
surrogazione, ordinatamente dai Soci che seguivano, per numero di voti riportati, l'ultimo
degli eletti.
In caso di cessazione di un numero di componenti maggiore di quattro o di dimissioni
dell'intero Consiglio, si procede a nuova elezione in apposita Assemblea straordinaria,
con le modalità previste dall'art.23 per le elezioni nell'Assemblea ordinaria.
Il Consiglio in tal modo eletto cessa di carica alla scadenza di quello da esso surrogato.
Art. 27 - Revisori dei conti
Il Collegio dei Revisori dei conti è composto di due membri eletti dall'Assemblea.
L'eventuale sostituzione avviene con la nomina del primo dei non eletti, aventi diritto. I
Revisori dei conti sono scelti, di norma, fra i Soci, tuttavia lAssemblea può
attribuire lincarico anche a persone esterne alla Società.
Il Collegio dei Revisori dei conti esercita la sorveglianza sulla regolarità della
gestione finanziaria e controlla le scritture contabili, l'esistenza di cassa e i bilanci;
redige la relazione da presentare all'Assemblea dei Soci per l'approvazione del bilancio
consuntivo.
Art. 28 - Probiviri
Il Collegio dei Probiviri è composto di tre membri eletti dall'Assemblea.
Il Presidente del Collegio viene scelto dai tre membri eletti; in mancanza di accordo la
funzione sarà esercitata dal membro più anziano. L'eventuale sostituzione avviene con la
nomina del primo dei non eletti, aventi diritto.
Al Collegio dei Probiviri sono demandate tutte le eventuali controversie sociali fra i
Soci e tra questi e l'Associazione. Essi giudicheranno (ex bono et aequo) senza formalità
nè procedure. Il loro lodo sarà inappellabile.
Art. 29 - Riunioni del consiglio direttivo
Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o ne
sia fatta richiesta dalla maggioranza dei suoi membri, e comunque almeno una volta
all'anno, per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e preventivo. Per la validità
delle delibere occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio e
il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice-Presidente e in assenza
di entrambi, dal più anziano dei presenti. Delle riunioni del Consiglio sarà redatto un
verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Art. 30 - Poteri ed obblighi del consiglio direttivo
Il Consiglio Direttivo è investito dei poteri per la gestione ordinaria e straordinaria
dell'Associazione, potendo deliberare qualsiasi operazione che non sia espressamente
riservata all'Assemblea, dalla legge o dal presente Statuto.
Ai sensi dell'art.10 del D.Legs. 4.12.97 n.460, il Consiglio Direttivo dovrà osservare il
divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonchè
fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte
per legge, fatti salvi eventuali vantaggi aventi significato puramente onorifico e valore
economico modico, accordati ai Soci che abbiano maggiormente contribuito al perseguimento
dei fini sociali, di cui all' art. 3.
Art. 31 - Rapporti esterni dell' associazione
Su delibera del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea generale, l'Associazione può
associarsi ad altri Enti o Istituzioni similari italiane e straniere e può stipulare
convenzioni e contratti con Enti pubblici e privati, anche allo scopo di fornire
prestazioni e servizi attinenti ai fini di cui all'art. 3.
Art. 32 - Organizzazione editoriale
L' organizzazione editoriale delle pubblicazioni dell' Associazione è demandata al
Consiglio Direttivo, che ne designa il Direttore Responsabile.
Il Consiglio attribuisce ad un proprio membro lincarico di coordinare le
pubblicazioni di cui all Art. 4, nominandolo Direttore delle pubblicazioni.
Art. 32 bis - Biblioteca
Le pubblicazioni avute in dono o in cambio delle pubblicazioni sociali costituiscono la
biblioteca sociale. Essa sarà custodita presso la sede legale o in altra sede proposta
dal Consiglio ed approvata dall' Assemblea. La gestione della biblioteca sociale è
demandata al Consiglio Direttivo, che ne pubblica periodicamente linventario e
definisce le modalità di accesso e consultazione. Il Consiglio attribuisce ad un proprio
membro lincarico di Direttore della biblioteca.
Art. 33 - Scioglimento dell' associazione
Lo scioglimento dell' Associazione, proposto con le identiche modalità previste per le
variazioni allo Statuto (art.18) , è deliberato da apposita Assemblea straordinaria ed è
subordinato all'approvazione da parte dei due terzi dei Soci presenti in Assemblea.
Il patrimonio esistente sarà devoluto ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale
e l' archivio e la biblioteca saranno affidati ad Enti culturali romagnoli, scelti dall'
Assemblea.
Art. 34 Clausola di rinvio
Per quanto non espressamente riportato in questo Statuto si fa riferimento al Codice
Civile e alle altre norme di legge vigenti in materia di associazionismo.